Art. 2.
(Requisiti per il riconoscimento).

      1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, riconosce, ai fini della presente legge, le associazioni e i circoli enogastronomici in possesso dei seguenti requisiti:

          a) costituzione con atto pubblico;

          b) possesso di uno statuto da cui risulti certa la forma democratica dell'associazione o del circolo nonché il rispetto dei princìpi di trasparenza e di pubblicità ai quali devono conformarsi l'attività e la gestione del soggetto collettivo di cui si chiede il riconoscimento;

          c) sede legale nel territorio nazionale.